ETF: finalità e condizioni della strategia del prestito titoli

Se di prestiti e concessioni se n’è tanto sentito parlare sul mercato finanziario globale, tali dinamiche sono interessanti non solo in ambito di fidi e pronti contro termine, ma anche nell’applicazione di particolari strategie ETF, ove il prestito titoli rappresenta una delle pratiche più diffuse in ambito di fondi UCITS.
Secondo tale dottrina, il fondo ETF presta ad una controparte una frazione (e in taluni casi anche l’intero) dei titoli detenuti in portafoglio, vincolando quest’ultima alla restituzione della quota ad una data prefissata futura.

Il Fondo Exchange, di rimando, riceve come contropartita una remunerazione da suddividere tra il gestore del fondo ed il fondo stesso; la percentuale di remunerazione differisce da ETF ad ETF e, con una remunerazione di dimensione variabile, fornisce nuova finanza atta a coprire almeno parzialmente le commissioni totali annue e a diminuire il tracking error.

Prestito titoli e garanzia per l’ETF

Con il prestito di titoli, il fondo ETF si vincola a privarsi temporaneamente della (ETF Portfolio) libera disponibilità di una parte del patrimonio del fondo, generando un rischio di controparte dato dall’incertezza legata alla restituzione futura del soggetto contraente l’operazione: se quest’ultima non dovesse ottemperare al proprio impegno, infatti, il patrimonio del fondo si vedrebbe privato della quota di titoli concessi, registrando una perdita.
A tal proposito, la maggior parte degli emittenti di ETF tende (http://investiresubito.blogfree.net/?t=4926677) a richiedere al momento del prestito una garanzia, da iscriversi in un contro presso un istituto bancario depositario a nome della controparte e in favore del fondo Exchange Traded; quest’ultimo si curerà di verificare giornalmente la copertura all’esposizione e, in caso di disequilibrio, richiederà il reintegro del collaterale.

I requisiti legati alla composizione del collaterale, infine, fanno capo alle direttive nazionali di domicilio del fondo, mentre a livello di normativa comunitaria, il rischio di controparte viene calcolato nel limite del 20% per la singola posizione (art.52 direttiva UCITS, comma 2).